Art. 20.
(Norma finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 130 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 mediante le disponibilità finanziarie di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, accertate al 31 dicembre 2006, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e assegnate al Ministero delle infrastrutture, per essere destinate alle finalità di cui alla presente legge.